WHISTLEBLOWING

Segnalazioni ai sensi della L. 179/2017

L’articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.

In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.

L'ULSS 4 ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;

  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;

  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza;

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web https://aziendaulssn4venetoorientale.whistleblowing.it/#/.

Il ruolo di ANAC

Oltre che al RPC aziendale nei termini ora descritti, le segnalazioni possono essere inoltrate all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Visualizza l’analisi dei dati sulle segnalazioni di illeciti giunte all’Anac nel 2018 e nei primi sei mesi del 2019, e i dati del monitoraggio che l’Autorità effettua ogni anno su un campione di 40 pubbliche amministrazioni tra le più significative (Ministeri, Regioni, Comuni, aziende sanitarie locali, enti previdenziali, Università, società pubbliche).


Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

Il contributo di Transparency

Dal 2009 Transparency International Italia si occupa di whistleblowing. Negli anni Transparency ha deciso di dare maggiore concretezza alla sua azione, con una serie di servizi per i cittadini. Nel 2014 quindi ha dato il via al servizio ALAC - Allerta Anticorruzione, grazie al quale - ancora oggi - assiste i cittadini, in particolare whistleblower. Successivamente prendono via i nuovi progetti e nuove iniziative. La più importante è sicuramente WhistleblowingPA, un progetto che mette a disposizione degli enti una piattaforma informatica crittografata.

La Direttiva Europea 2019/1937

La Direttiva Europea sul whistleblowing, approvata nel novembre 2019, prevede che ogni stato membro introduca norme specifiche in materia, e anche l’Italia dovrà, entro il 17 dicembre 2021, modificare la propria normativa.

Tra gli ambiti che andranno sicuramente corretti ci sono l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo che dovrà ricomprendere molti soggetti oggi esclusi dalla tutela come i volontari, gli ex dipendenti e anche coloro che assistono il segnalante o sono collegati ad esso.

Anche le segnalazioni anonime, ora ignorate dalla norma, andranno regolamentate, per capire quando accettarle e come devono essere trattate le informazioni che potrebbero comunque condurre a un’identificazione, seppur indiretta, del whistleblower.

I canali di segnalazione, sia interni che esterni, andranno probabilmente rivisti con attenzione alla modalità di trattamento delle segnalazioni, ai tempi per le interazioni e la conservazione dei dati e ai criteri di pubblicità dello strumento. Saranno poi regolamentate anche le segnalazioni nei confronti di canali media, ad oggi illegittime secondo la nostra normativa.

Non da ultimo si prevede un rafforzamento delle forme di tutela per i whistleblower, che vadano a ricomprendere anche forme indirette di discriminazione, come valutazioni negative della performance, mancate promozioni o referenze negative. Ma anche istituti nuovi per il nostro ordinamento, come quello che prevede il reintegro provvisorio in attesa del processo presso il giudice del lavoro.

Ad esse si aggiunge un incremento di sanzioni attuali ed efficaci per chi attua ritorsioni o in altri modi compromette il funzionamento del whistleblowing: la mancanza di misure deterrenti a carico di coloro che colpiscono direttamente i whistleblower è una delle critiche più frequenti al nostro sistema. La sproporzione tra i danni subiti dal segnalante rispetto alle retribuzioni a carico di coloro che ne compromettono irreversibilmente la sfera lavorativa è sempre molto rilevante e continua a costituire un contro incentivo alla segnalazione.

Tra quelle che sono le misure di completamento del sistema sono poi raccomandati dei centri di assistenza pre segnalazione e un sostegno di tipo sia economico che psicologico per i whistleblower, nel momento in cui hanno subito una discriminazione con conseguenze sullo stato lavorativo o di salute.